
Statuto A.N.A.
Modificato all'articolo 2 a seguito di delibera dell'Assemblea Nazionale dei Delegati del
30/05/2004.
Abroga e sostituisce lo Statuto edizione precedente.
MILANO - VIA MARSALA, 9
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COSTITUZIONE
Art. 1 - L'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.)
fondata nel 1919, ha sede in Milano, Via Marsala 9, ed è costituita tra coloro
che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da
montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in
organico alle Truppe Alpine, i quali, nel presente Statuto, vengono tutti
indicati con il nome generico di "Alpini".
SCOPI
Art. 2 - Associazione apartitica, l'Associazione Nazionale Alpini si
propone di:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le
caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di
fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne,
entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto
dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e
intellettuale delle nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con
possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario
dell'identità associativa e della autonomia decisionale.
Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini si
avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri soci.
EMBLEMI E DISTINTIVO
Art. 3 - L'emblema ufficiale dell'Associazione è il Labaro, conforme al
modello di cui all'allegato 1.
L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo, e quello del Gruppo è il
Gagliardetto, rispettivamente conformi ai modelli di cui agli allegati n. 2 e 3.
Il distintivo ufficiale per i soci dell'Associazione è quello conforme al
modello di cui all'allegato n.4.
ASSOCIATI
Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione coloro che hanno prestato
servizio per almeno due mesi in reparti alpini e coloro che non avendo potuto,
per cause di forza maggiore, prestarvi servizio per tale periodo di tempo, hanno
conseguito una ricompensa al valore, oppure il riconoscimento di ferita od
invalidità per causa di servizio.
La qualifica di Fondatori spetta ai Soci iscritti alla Associazione nel 1919; la
qualifica di Vitalizi è conservata soltanto a quei soci che l'hanno conseguita
entro l'anno 1972. Tutti i soci hanno eguali doveri e diritti.
Art. 5 - Tutti i soci sono inquadrati nelle Sezioni o direttamente o
tramite i Gruppi da esse dipendenti. L'ammissione dei soci è deliberata dal
Consiglio direttivo sezionale su parere della Giunta di Scrutinio.
Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio
direttivo nazionale. Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.
Art. 6 - È istituito un Albo d'onore dei soci perpetui nel quale, con
deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, potranno essere iscritti i
Reparti alpini, gli Alpini decorati dell'Ordine militare d'Italia, gli Alpini
decorati di medaglia d'oro al valore e gli Alpini deceduti degni di particolare
onore.
Art. 7 - È istituito un Albo speciale dei benemeriti della Associazione
nel quale, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, potranno essere
iscritti, anche su proposta delle Sezioni, Enti o persone che abbiano reso
servizi di particolare importanza alla Associazione, favorendone il prestigio
sia con la loro collaborazione, sia con contributi di alto valore o significato.
Art. 8 - I soci hanno diritto di:
- fregiarsi del distintivo sociale;
- portare il cappello alpino in occasione di raduni sociali;
- partecipare alle Assemblee di Gruppo e della Sezione cui appartengono, in
conformità al presente Statuto ed ai regolamenti sezionali;
- frequentare i locali sociali a norma dei relativi regolamenti;
- fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati daIl'A.N.A. e dei servizi da
essa organizzati;
- ricevere le pubblicazioni dell'A.N.A. alle condizioni stabilite dal Consiglio
direttivo nazionale.
Art. 8 bis - Cariche elettive politico-amministrative e cariche
associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale)
sono incompatibili.
La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riv
este cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica
rivestita.
Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente
rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche
associative di cui al 1° comma.
Norma transitoria
Al socio che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui
all'art. 8 bis, ricopra cariche politico-amministrative e cariche associative,
si applicano le disposizioni previste dal 2° comma del citato articolo alla
prima scadenza di una delle due cariche incompatibili.
Art. 9 - La qualità di socio cessa:
- per volontaria rinuncia presentata alla Sezione od al Gruppo a termini del
regolamento sezionale;
- per mancato pagamento di una annualità della quota sociale di cui alI'art. 39
del presente Statuto;
- per radiazione deliberata a norma del successivo articolo 36 lettera c.
ORGANI SOCIALI NAZIONALI
Art. 10 - Gli organi nazionali sono:
a) L'Assemblea nazionale dei Delegati;
b) il Presidente nazionale;
c) il Consiglio direttivo nazionale (C.D.N.);
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
Art. 11 - L'Assemblea nazionale dei Delegati è l'organo sovrano della
Associazione, ne rappresenta i soci e statuisce su tutto quanto viene demandato
alle sue decisioni a norma di Statuto.
Essa è convocata dal C.D.N. e deve essere tenuta, di norma, in Milano, nei mesi
di aprile o maggio di ogni anno.
Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi località nel corso dell'anno sociale
qualora il Consiglio direttivo nazionale ne ravvisi la necessità.
L'avviso di convocazione, con ordine del giorno, dovrà essere in ogni caso
diramato almeno novanta giorni prima del giorno dell'Assemblea.
Art. 12 - Il Consiglio direttivo nazionale, qualora ne riceva da almeno
un quinto dei Delegati richiesta scritta, con indicazione specifica degli
argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare l'Assemblea nazionale
dei Delegati entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, l'Assemblea potrà
essere convocata dai Delegati richiedenti entro altri 60 giorni.
Art. 13 - Le Assemblee nazionali dei Delegati, tranne che per i casi
previsti dal presente Statuto e per la nomina del Presidente nazionale, per la
quale occorre la maggioranza assoluta, deliberano a maggioranza relativa di
voti.
Esse sono valide in prima convocazione qualora il numero dei Delegati presenti o
rappresentati raggiunga almeno la metà dei Delegati in carica, ed in seconda
convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima,
qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati.
L'Assemblea elegge il proprio Presidente e su proposta di esso il Segretario e 3
Scrutatori.
Art. 14 - Ogni Sezione ha diritto di far partecipare alle Assemblee un
Delegato ogni 500 soci o frazione superiore ai 250 soci in regola con il
pagamento della quota sociale, alla chiusura del tesseramento dell'anno
precedente.
Le Sezioni che non raggiungono i 500 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.
Non possono essere nominati Delegati all'Assemblea nazionale i membri del
Consiglio direttivo nazionale e i Revisori dei conti.
Il Presidente sezionale, purché non ricada nell'esclusione di cui sopra, copre
di diritto uno dei posti di Delegati spettanti alla Sezione. Egli potrà farsi
rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Delegato della
Sezione e, nel caso che egli sia il solo Delegato di essa, da un componente il
Consiglio direttivo sezionale od altrimenti da un socio della Sezione dal
Consiglio stesso designato.
Gli altri Delegati sono eletti tra i soci della Sezione nelle Assemblee
sezionali e durano in carica un anno.
Nell'Assemblea ciascun Delegato ha diritto ad un voto.
Ogni Delegato può rappresentare altri cinque Delegati della propria Sezione
mediante delega scritta.
Art. 15 - L'Assemblea nazionale annuale dei Delegati si occupa dei
seguenti argomenti che debbono venire preventivamente indicati nell'ordine del
giorno:
a) relazione morale dell'Associazione;
b) bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
c) proposte del Consiglio direttivo nazionale;
d) eventuali proposte specificate per iscritto da almeno un decimo dei Delegati
in carica e almeno sessanta giorni prima della Assemblea annuale;
e) ricorsi contro provvedimenti disciplinari di cui all'ultimo capoverso
dell'art. 37;
f) elezione del Presidente nazionale, degli altri componenti del Consiglio
direttivo nazionale e dei Revisori dei conti.
È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di
convocazione dell'Assemblea nazionale dei Delegati; sono comunque nulle le
proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati
all'ordine del giorno.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 16 - Il Consiglio direttivo nazionale detta le direttive generali
per lo svolgimento della vita sociale, vigila sulle attività delle Sezioni;
propone, attua e regola le manifestazioni a carattere nazionale e provvede al
normale funzionamento della Associazione, conferendo gli opportuni incarichi.
Esso ha sede in Milano ed è composto dal Presidente nazionale e da 24
Consiglieri nazionali.
Il Presidente nazionale dura in carica un triennio, ed è rieleggibile.
I 24 Consiglieri nazionali durano in carica un triennio, salvo rinnovamento
rispettivamente per un terzo ogni anno.
(I primi due anni del triennio per estrazione a sorte, in seguito per anzianità
di nomina). Essi sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
Qualora un Consigliere nazionale cessi, prima di aver compiuto il triennio,
dalle sue funzioni, il nuovo eletto, alla prima Assemblea successiva, a coprire
il posto rimasto vacante, prende la anzianità del sostituito.
I Consiglieri nazionali che saranno assenti a 3 riunioni consecutive del
Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato.
Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente nazionale cessi dalle sue funzioni
oppure il numero dei Consiglieri nazionali si riduca a meno di dodici, quelli
rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei Delegati perché provveda,
nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla
elezione di un nuovo Consiglio direttivo nazionale.
Art. 17 - il Consiglio direttivo nazionale nomina annualmente, tra i suoi
componenti:
- tre Vice Presidenti nazionali;
- il segretario del Consiglio;
- il Tesoriere dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo nazionale:
- può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento
dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dai tre
Vice Presidenti, dal Segretario del Consiglio e dal Tesoriere;
- può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed
invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà
più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del
Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente Nazionale
più anziano presente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei conti ha per compito la vigilanza
continua della gestione economica-finanziaria dell'Associazione e deve
accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione
alla Assemblea nazionale dei Delegati, esprimendo il proprio parere in merito.
I Revisori dei conti sono eletti in numero di cinque membri effettivi, restano
in carica per un triennio e sono rieleggibili, per due sole volte consecutive;
essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei conti e nominano al proprio
interno il Presidente del Collegio stesso.
Devono inoltre essere eletti dall'Assemblea nazionale dei Delegati due Revisori
supplenti, che restano in carica per un triennio e sono a detta carica
rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, un Revisore effettivo cessi dalle sue funzioni
subentrano i Supplenti in ordine decrescente d'età e restano in carica fino alla
prossima Assemblea nazionale dei Delegati, la quale deve provvedere alla
integrazione del Collegio, nominando i Revisori effettivi e supplenti.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Se con i Revisori supplenti il Collegio non è composto di almeno tre membri,
deve convocarsi l'Assemblea nazionale dei Delegati perché provveda come al comma
precedente.
I Revisori effettivi assistono alle sedute del Consiglio direttivo nazionale.
Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche attraverso i propri singoli
membri e si riunisce almeno ogni trimestre.
Il Revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due
volte consecutive alle sedute del Collegio, decade dalla carica.
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 19 - Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice
Presidente nazionale a ciò designato dal Consiglio direttivo nazionale ha la
rappresentanza legale dell'Associazione.
SEZIONI E GRUPPI
Art. 20 - Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale
nell'ambito della propria circoscrizione, approvata dal Consiglio direttivo
nazionale, realizza direttamente ed attraverso i Gruppi dipendenti, la vita
della Associazione nelle sue varie manifestazioni.
Art. 21 - La Sezione si può costituire, previa autorizzazione del
Consiglio direttivo nazionale, in ogni Comune dove risiedano almeno 500 Alpini,
che siano già soci dell'A.N.A. o che, avendone i requisiti, abbiano fatto
domanda per diventarlo.
In deroga al comma precedente, il Consiglio direttivo nazionale potrà
eccezionalmente, per situazioni ambientali particolari, consentire la
costituzione di una Sezione in Comuni ove risiedono almeno 250 soci purché, con
altri soci residenti in zone limitrofe, raggiungano un numero complessivo di
1000 soci.
In ogni Comune tuttavia non si può costituire più di una Sezione.
Nulla è variato nei riguardi delle Sezioni già in passato costituite.
I nuclei di Alpini residenti all'estero, quando riuniscano almeno 20 soci,
possono eccezionalmente essere autorizzati a costituirsi in Sezione.
Art. 22 - Il Consiglio direttivo nazionale può sciogliere una Sezione
quando il numero dei suoi soci si riduca per oltre un anno al 50% del minimo
stabilito all'articolo precedente.
Art. 23 - Gli organi sociali della Sezione
a) l'Assemblea dei soci o dei Delegati della Sezione;
b) il Presidente della Sezione;
c) il Consiglio direttivo sezionale;
d) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 24 - Le Sezioni devono disciplinare l'elezione alle cariche sociali
ed il funzionamento proprio e dei Gruppi dipendenti con un regolamento sezionale
che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo nazionale.
Art. 25 - Le Sezioni dovranno comunicare ogni anno entro il 31 marzo al
Consiglio direttivo nazionale:
- la relazione morale e finanziaria approvata dalla Assemblea sezionale;
- il numero dei soci alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente;
- le cariche sociali sezionali;
- le sedi ed i recapiti dei Gruppi dipendenti;
- i nomi dei Delegati alla Assemblea nazionale.
Art. 26 - L'attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del
Consiglio direttivo nazionale il quale in caso di violazione delle norme dello
Statuto potrà sciogliere il Consiglio direttivo sezionale e nominare in
provvisoria sostituzione un Commissario determinandone i compiti e stabilendo il
termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.
Art. 27 - In qualsiasi località nella quale risiedono almeno dieci Alpini
che siano già soci dell'A.N.A. o che, possedendo i requisiti, abbiano fatto
domanda di appartenervi, essi possono costituirsi in Gruppo previa
autorizzazione del Consiglio direttivo della Sezione da cui dovranno dipendere e
che li assisterà per promuoverne l'attività e l'efficienza.
I Gruppi costituiti nel territorio di un Comune, sede di Sezione, dipendono da
essa; se costituiti in un altro Comune dipendono, di regola, dalla Sezione più
vicina, salvo diverse disposizioni del Consiglio direttivo nazionale.
In uno stesso Comune non possono coesistere Gruppi appartenenti a Sezioni
diverse.
I soci del Gruppo sono considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla
Sezione dalla quale il Gruppo dipende.
Art. 28 - Gli organi sociali del Gruppo sono:
a) l'Assemblea dei soci del Gruppo;
b) il Capo Gruppo,
c) l'eventuale Consiglio di Gruppo.
Il Capo Gruppo e i membri dell'eventuale Consiglio di Gruppo sono eletti
dall'Assemblea dei soci del Gruppo.
Per l'ammissione dei soci funzionerà la Giunta di Scrutinio della Sezione da cui
il Gruppo dipende.
Art. 29 - I Gruppi dovranno comunicare ogni anno al Consiglio direttivo
sezionale la relazione morale e finanziaria approvata in Assemblea dai soci; le
cariche del Gruppo, la situazione numerica dei soci ed i nomi degli eventuali
Delegati alle Assemblee sezionali.
Art. 30 - L'attività dei Gruppi è soggetta al controllo del Consiglio
direttivo sezionale che potrà esonerare dall'incarico il Capo Gruppo e gli altri
eventuali dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissario
determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo
mandato.
ASSEMBLEE SEZIONALI
Art. 31 - Il Consiglio direttivo sezionale deve convocare, con le
modalità e nei limiti di tempo previsti dal proprio regolamento, almeno una
volta all'anno, entro il 15 marzo, l'Assemblea dei Soci.
Dovrà, inoltre, convocarla quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto -
con indicazione degli argomenti specifici da trattare - da almeno un quinto dei
soci o da un numero di Delegati di cui al successivo art. 32 che rappresenti la
stessa aliquota dei soci.
In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro sessanta giorni dalla
richiesta. Se entro tale termine non fosse effettuata l'Assemblea questa dovrà
essere convocata entro altri 60 giorni dal Consiglio direttivo nazionale su
richiesta degli interessati.
In tutti i casi l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli
argomenti da trattare e saranno nulle le deliberazioni su argomenti non previsti
dall'ordine del giorno.
Art. 32 - Tutti i soci hanno diritto di intervenire personalmente alla
Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro
socio della Sezione ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri cinque
soci.
Qualora, a causa dell'alto numero di iscritti o per ragioni di distanza, sia
difficoltosa l'affluenza plenaria dei soci alle Assemblee sezionali, i
regolamenti sezionali potranno eccezionalmente anche stabilire che tali
Assemblee avvengano invece a mezzo Delegati, nominati annualmente nelle
Assemblee di Gruppo.
In questo caso:
- i Delegati dovranno essere eletti in ragione di un numero di soci che non
potrà essere inferiore a dieci né superiore a venticinque;
- ciascun Delegato non potrà rappresentare più di altri due Delegati;
- il Capo Gruppo occupa di diritto uno dei posti di Delegato spettanti al
Gruppo.
Art. 33 - Le Assemblee di Gruppo potranno essere convocate a cura del
Capo Gruppo e del Consiglio di Gruppo od eventualmente dal Consiglio direttivo
sezionale.
Tutti i soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente alla
Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro
socio del Gruppo ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro
soci.
RAPPRESENTANZA DELLA SEZIONE
Art. 34 - Il Presidente della Sezione ne ha la rappresentanza e agisce in
nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi.
DELEGAZIONE IN ROMA
Art. 35 - È istituita in Roma una Delegazione dell'Associazione.
Il Delegato è nominato ogni anno dal Consiglio direttivo nazionale che ne
determina le funzioni nel regolamento.
Se il Delegato non fa parte del Consiglio direttivo nazionale può essere
invitato dal C.D.N. a partecipare alle sedute con voto consultivo.
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 36 - I provvedimenti disciplinari applicabili agli associati sono:
a) il richiamo scritto, per fatti lievi;
b) la censura:
- dopo due richiami scritti all'associato nell'arco di un anno;
- per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita del Gruppo o
della Sezione o, in generale, dell'Associazione;
- per la volontaria e reiterata inosservanza delle norme statutarie e
regolamentari.
c) La sospensione:
- dopo due censure inflitte all'associato nell'arco di tre anni;
- per fatti gravi che ledano la figura morale dell'associato;
- quando l'associato sia stato condannato, in via definitiva, per delitto non
colposo che leda la figura morale dell'associato.
La sospensione è della durata da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
d) La radiazione:
- per continuata cattiva condotta morale;
- a seguito di condanna penale definitiva per delitto non colposo e ritenuta
incompatibile con l'appartenenza all'Associazione.
Il provvedimento definitivo di radiazione dovrà essere comunicato a tutte le
Sezioni.
Nel caso il provvedimento di sospensione o di radiazione venisse preso nei
confronti di associato che rivesta la funzione di Capogruppo o di Presidente di
Sezione l'organo erogante la sanzione potrà commissariare il Gruppo o la
Sezione.
Art. 37 - I provvedimenti disciplinari applicabili ai Gruppi e alle
Sezioni sono:
a) il richiamo scritto, inviato al Capogruppo o al Presidente di Sezione, per
fatti lievi;
b) la censura:
- per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita associativa;
- per la volontaria e reiterata inosservanza delle norme statutarie o
regolamentari;
c) il commissariamento o lo scioglimento:
- qualora la Sezione o il Gruppo non diano alcuna prova di vitalità;
- svolgano attività in contrasto o incompatibili con le norme o gli scopi
statutari.
ORGANI DISCIPLINARI
Art. 37 bis - Gli Organi disciplinari sono:
a) in I° grado
Il Consiglio Sezionale, integrato da un Consigliere Nazionale, per i
procedimenti nei confronti dell'associato, del Capogruppo o del Gruppo.
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali e
presieduto dal Vice Presidente Vicario, per i procedimenti nei confronti del
Presidente di Sezione, del Consigliere di Sezione, della Sezione, del
Consigliere Nazionale.
b) in II° grado
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali,
avverso i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Sezionale. Il Consiglio
Direttivo Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, con esclusione dei
componenti il Comitato di Presidenza che hanno partecipato al giudizio di I
grado, avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato di Presidenza.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Art. 37 ter - Qualsiasi associato può promuovere l'azione disciplinare.
L'azione in sede di appello può essere promossa sia da chi ha subito un
provvedimento disciplinare, sia dall'associato che ha promosso l'azione in I°
grado.
OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE DISCIPLINARE
Art. 38 - Gli organi preposti all'azione disciplinare hanno l'obbligo di
promuovere l'azione e di istruirla.
A conclusione delle indagini preliminari l'Organo preposto all'azione
disciplinare può:
a) procedere all'archiviazione, motivandola e dando comunicazione al denunciante
e all'incolpato; avverso il provvedimento di archiviazione la parte denunciante
può ricorrere al competente Organo disciplinare di II° grado entro i termini di
cui all'art. 36 del Regolamento;
b) decidere di promuovere l'azione disciplinare; in questo caso l'Organo
Giudicante deve contestare all'incolpato i fatti e gli addebiti della denuncia
ed invitarlo a presentare memorie difensive; l'incolpato ed il denunciante hanno
diritto di essere sentiti personalmente, su loro richiesta o su iniziativa
dell'Organo giudicante e farsi assistere o difendere.
In ogni fase e grado del procedimento disciplinare nessuno può essere giudicato
senza essere invitato a difendersi, a voce o con scritti difensivi.
La decisione, di assoluzione o di condanna, deve essere adeguatamente e
sufficientemente motivata.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 39 - L'A.N.A. consegue gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto
mediante l'opera e l'apporto dei propri iscritti, Sezioni, Gruppi e amici
utilizzando i proventi derivanti dalle quote associative e dal proprio
patrimonio sociale, nonché mediante acquisizione di eventuali contributi da
parte dello Stato, Enti e privati.
La quota sociale sarà determinata dall'Assemblea nazionale dei Delegati con
effetto per l'anno sociale successivo a quello del suo svolgimento.
Le Sezioni ed i Gruppi potranno, con deliberazione delle rispettive Assemblee,
stabilire a carico dei propri soci il versamento di una quota supplementare a
favore rispettivamente della Sezione e/o del Gruppo.
Le cariche sociali non sono retribuite.
ANNO SOCIALE
Art. 40 - L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
GIORNALE SOCIALE
Art. 41 - Il giornale ufficiale dell'Associazione è "L'ALPINO", edito a
Milano.
Il Consiglio direttivo nazionale nomina agli effetti di legge il Direttore
responsabile e annualmente il Comitato di Direzione il cui Presidente deve far
parte del Consiglio stesso.
Tale Comitato provvederà alla amministrazione e pubblicazione del giornale,
secondo le direttive ricevute dal C.D.N.
ADUNATA NAZIONALE
Art. 42 - Ogni anno, in località, epoca e con programma da stabilirsi dal
Consiglio direttivo nazionale, si terrà un Adunata Nazionale dei soci.
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Art. 43 - Lo Statuto sociale potrà essere modificato dall'Assemblea
nazionale dei Delegati soltanto con l'intervento, anche per delega, di almeno
due terzi dei Delegati in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei
Delegati in carica.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 44 - Il Consiglio direttivo nazionale, qualora constati
l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali, convoca una Assemblea nazionale
per proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente
destinazione del patrimonio sociale.
La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto di almeno tre
quarti dei Delegati in carica.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 45 - Ogni lite per ragioni di natura associativa tra i singoli soci,
soci e Gruppo, soci e Sezione, che non rientri nella competenza disciplinare
degli organi statutari, viene risolta e compromessa in Arbitri amichevoli
compositori che costituiti in Collegio, decidono secondo equità e
definitivamente, con lodo anche irrituale, perché così convenuto ed accettato.
Il Collegio Arbitrale è formato da tre Arbitri soci, due dei quali nominati
dalle Parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo, con funzioni di Presidente,
nominato dal C.D.N.
REGOLAMENTO
Art. 46 - La compilazione del regolamento per la esecuzione del presente
Statuto è demandata al Consiglio direttivo nazionale che deve compilare entro il
termine massimo di un anno dall'approvazione dello Statuto.
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